null Diligenza del Professionista Sanitario

Diligenza del Professionista Sanitario

14 April 2023

In tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza grava su ciascun componente dell’equipe medica e concerne sia le specifiche mansioni a lui affidate, sia il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

 

Ai fini dell’esenzione dalla concorrente responsabilità dei membri dell’equipe nell’inadempimento della prestazione sanitaria, è pertanto necessario il dissenso manifestato dai componenti dell’equipe, dissenso la cui esternazione non richiede forme particolari o vincolate.

 

In assenza di tale dissenso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso avanzato dai figli di una donna, deceduta di AIDS un anno dopo essere stata sottoposta ad un intervento di protesi all’anca, peraltro non urgente, eseguito senza aver verificato preventivamente le condizioni generali di salute della paziente (positiva all’HIV, virus risultato presente prima dell’operazione). Della scelta di eseguire un intervento su una persona in condizioni fisiche alterate, con conseguente sua perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia della quale è affetta, risponde infatti anche il medico secondo aiuto presente in equipe. Questi infatti, secondo la Suprema Corte, non può limitarsi a compiere le specifiche mansioni a lui affidate, bensì deve anche esercitare un controllo sull’operato e su eventuali errori altrui, ossia partecipare all’intervento chirurgico in modo consapevole ed informato, fornendo il proprio apporto professionale anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e alla adozione delle precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare, giungendo ad esprimere, ove occorra, persino il proprio dissenso rispetto alle scelte effettuate, ivi compresa quella di procedere all’operazione.

 

Corte di cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 29 gennaio 2018, n. 2060 (scarica il documento)
In senso conforme. Corte di Appello di Roma, sentenza 21 gennaio 2016, n. 423

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