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NOVITA' IN PILLOLE

DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI - MARZO 2024

 

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Diligenza del Professionista Sanitario

In tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza grava su ciascun componente dell’equipe medica e concerne sia le specifiche mansioni a lui affidate, sia il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

 

Ai fini dell’esenzione dalla concorrente responsabilità dei membri dell’equipe nell’inadempimento della prestazione sanitaria, è pertanto necessario il dissenso manifestato dai componenti dell’equipe, dissenso la cui esternazione non richiede forme particolari o vincolate.

 

In assenza di tale dissenso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso avanzato dai figli di una donna, deceduta di AIDS un anno dopo essere stata sottoposta ad un intervento di protesi all’anca, peraltro non urgente, eseguito senza aver verificato preventivamente le condizioni generali di salute della paziente (positiva all’HIV, virus risultato presente prima dell’operazione). Della scelta di eseguire un intervento su una persona in condizioni fisiche alterate, con conseguente sua perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia della quale è affetta, risponde infatti anche il medico secondo aiuto presente in equipe. Questi infatti, secondo la Suprema Corte, non può limitarsi a compiere le specifiche mansioni a lui affidate, bensì deve anche esercitare un controllo sull’operato e su eventuali errori altrui, ossia partecipare all’intervento chirurgico in modo consapevole ed informato, fornendo il proprio apporto professionale anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e alla adozione delle precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare, giungendo ad esprimere, ove occorra, persino il proprio dissenso rispetto alle scelte effettuate, ivi compresa quella di procedere all’operazione.

 

Corte di cassazione, Sez. III Civile, Sentenza del 29 gennaio 2018, n. 2060 (scarica il documento)
In senso conforme. Corte di Appello di Roma, sentenza 21 gennaio 2016, n. 423

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Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final). 

 

Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.

 

A tal fine, è necessario promuovere l’interoperabilità dei dati sanitari, perché, a causa dell’attuale frammentazione, i sistemi sanitari mancano di informazioni per ottimizzare i propri servizi, gli erogatori incontrano difficoltà a costruire economie di scala ed a sostenere l’uso transfrontaliero dei servizi sanitari, i cittadini, infine, non possono beneficiare pienamente del mercato unico digitale in campo sanitario. Per superare tali difficoltà, la Commissione con gli Stati membri e le Autorità regionali, collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in materia di tecnologie digitali e analisi dei dati, con il supporto dei fondi europei previsti dal programma Horizon 2020. 

 

Le azioni progettate dalla Commissione si articolano in tre aree: sicurezza di accesso dei cittadini e condivisioni dei dati a livello transfrontaliero; miglioramento dei dati per ricerca avanzata, prevenzione delle malattie e assistenza sanitaria personalizzata; strumenti digitali per l’empowerment dei cittadini.

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